ELETTROPROGETTI s.n.c. DI CONTI P.I. MARCO E SEGAT P.I. FILIPPO
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
 

TARIFFE INCENTIVANTI

L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 13 aprile 2007 (data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella:

Impianto non integrato
Impianto parzialmente integrato
Impianto totalmente integrato
[kW]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
1 ≤ P ≤ 3
0,40
0,44
0,49
3 < P ≤ 20
0,38
0,42
0,46
P > 20
0,36
0,40
0,44

Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici, inferiori a 3 kW, che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.
Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella tabella saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell'incentivo. MSE e MATTM ridefiniranno invece con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.

Altri vantaggi economici.
In aggiunta alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore significativo vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:

  1. la cessione in rete (vendita dell'energia prodotta dall'impianto)
  2. i propri autoconsumi (parzialmente o anche totalmente)
  3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 20 kW)

Possibilità di incrementare le tariffe incentivanti del 5%.
Le tariffe incentivanti potranno essere ulteriormente aumentate del 5% nei seguenti casi:

  1. per impianti fotovoltaici non integrati con potenza nominale superiore ai 3 kW i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentono ai medesimi soggetti di acquisire il titolo di autoproduttore (il soggetto responsabile deve consumare per le proprie esigenze almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto);
  2. per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
  3. per gli impianti architettonicamente integrati in sostituzione di coperture di eternit o comunque contenenti amianto;
  4. per impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

I SUDDETTI INCREMENTI RIPORTATI ALLE LETTERE a), b), c) e d) NON SONO TRA LORO CUMULABILI.

 


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