ELETTROPROGETTI s.n.c. DI CONTI P.I. MARCO E SEGAT P.I. FILIPPO
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
 

TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico, può decidere di vendere l'energia elettrica prodotta oppure di stipulare un contratto di "scambio sul posto".

Vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.
Per la vendita dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:

  1. vendita "indiretta" mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato ai sensi della delibera AEEG n. 34/05; il distributore locale paga all'utente tutta l'energia immessa sulla rete elettrica secondo i prezzi minimi garantiti stabiliti dalla delibera AEEG n. 34/05; l'utente paga al distributore locale tutta l'energia prelevata dalla rete elettrica con la tariffa applicata dal distributore in funzione del tipo di contratto e dei consumi;
  2. vendita "diretta" attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista (contratto bilaterale). Si evidenzia che questo tipo di vendita "diretta" è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande potenza elettrica, non consigliabile quindi per gli impianti fotovoltaici sia per la sua complessità sia per la sua onerosità.

Contratto di scambio sul posto.
Lo "scambio sul posto", disciplinato dalla delibera AEEG n. 28/06, rappresenta una alternativa alla vendita dell'energia prodotta ed immessa dall'impianto.
Questo servizio, che può essere erogato dal gestore di rete locale solo per gli impianti con una potenza sino a 20 kW, consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dalla rete nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica dalla rete coincidano.
Qualora il saldo annuale risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'anno successivo. Il saldo positivo di un dato anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di tre anni; se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.

 


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