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APPLICABILITA' DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
Le tariffe ed i relativi premi non sono applicabili nei seguenti casi:
- l'energia è prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Fanno eccezione solo gli impianti in cui il soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- l'energia è prodotta da impianti fotovoltaici entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 (le tariffe incentivanti per tali impianti verranno ridefinite con decreti successivi);
- l'energia è prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2 comma 5 della legge 27 dicembre 2002.
Non sono cumulabili con:
- certificati verdi;
- titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo del 16 marzo 1999 e dell'art. 16, comma 4 del decreto legislativo del 23 maggio 2000.
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